La notifica a mezzo PEC e registro IPA

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La notificazione è una procedura finalizzata a garantire la conoscenza di un atto. In questo articolo discuteremo l’utilizzabilità del registro IPA per le notifiche a mezzo PEC.

-La notifica ordinaria

Il modello generale e più risalente di  questo procedimento si concretizza nella consegna nella mani del destinatario (notificatario) di una copia conforme dell’atto stesso, con l’ annotazione sull’originale dell’avvenuta notifica e della sua successiva riconsegna al mittente (notificante)[1]. Quindi vi devono essere almeno due atti l’originale ed una copia conforme.

E’ l’ufficiale giudiziario il soggetto autorizzato ex art. 137 c.p.c. a svolgere la notificazione, nei limiti dell’area di sua competenza (mandamento).

Lo svolgimento dell’intera operazione di notifica è annotata nella relata di notifica[2]. Essa si concretizza solitamente in una descrizione, sottoscritta dall’ufficiale giudiziario ed allegata all’originale dell’atto; nella quale sono indicati gli estremi del notificante, del notificatario, il luogo di consegna, le eventuali ricerche svolte, l’avvenuta consegna, o la sua mancata esecuzione, nonché il numero di registro cronologico[3].

La notifica deve intendersi eseguita, per il notificante, fin dalla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, a prescindere dal momento in cui quest’ultimo poi lo spedisce. Tuttavia tale momento non coincide con quello del perfezionamento della notifica, ma è la soglia di anticipazione degli effetti connessi con il tempestivo svolgimento della notifica. Ciò vale solo se poi la stessa giunge a buon fine. La finalità di questa norma è quella di evitare che il ritardo nell’esecuzione della notifica possa danneggiare il notificante.

Per ogni altro effetto la notifica produce i suoi effetti dal giorno in cui essa si è conclusa (quando è stata ricevuta dal notificatario) e non dal momento della consegna all’ufficiale giudiziario. Si tratta di due momenti diversi da cui scaturiscono effetti diversi, il primo è il momento in cui il mittente ha concluso il segmento del procedimento di sua competenza che determina l’effettuazione della notifica,  il secondo il momento in cui scaturiscono tutti gli altri effetti.

Se non sono rispettate le disposizioni riguardanti la persona a cui deve essere consegnata la copia dell’atto, o vi è un’incertezza assoluta sulla persona nei cui confronti è stata consegnata, o sulla data di notifica, Il codice di rito all’art.160 prevede la nullità della notificazione.

Se si ricade in quest’ipotesi di nullità, vi è la possibilità su ordine del giudice di sanatoria, con una nuova notifica da rinnovarsi entro un termine perentorio stabilito dallo stesso ex art.291 c.p.c., tale rinnovazione impedisce ogni decadenza. Questa eventuale possibilità deve annoverarsi quale principio generale, se da una notifica invalida derivi la perdita di un diritto, o di una facoltà processuale. La notifica se è riuscita a raggiungere comunque il suo scopo, cioè quello di assicurare la conoscenza o la conoscibilità di un atto, non è nulla e può essere sanata (ex. Art. 156 com.3 c.p.c.).

La notificazione può avvenire in vari luoghi indicati dal codice di rito.

Il principale è l’abitazione del notificatario, ovvero in un altro luogo del mandamento dell’ufficiale giudiziario ex. art.138[4] c.p.c.. Se il destinatario si rifiutasse di riceve l’atto, tale rifiuto equivale alla conclusione regolare della notifica.

Altro luogo di notifica è il domicilio del destinatario[5], se quest’ultimo abbia eletto domicilio presso una persona, o un ufficio, in quest’ipotesi la consegna sarà nelle mani del destinatario, o del capo ufficio. Se non risulta una domiciliazione, il notificatario deve essere ricercato nel comune di residenza, presso la sua casa, o il suo luogo di lavoro. Nel caso in cui fosse sconosciuto il comune di residenza, si ricercherà il destinatario nel comune di dimora, o nel domicilio[6].

L’atto in via di principio deve essere notificato al notificatario indicato nella relata. Se l’ufficiale giudiziario, giunto nel luogo di notifica, non lo trova può consegnare l’atto a diversi soggetti indicati in via subordinata dal codice all’art. 139 c.p.c com.2 e 3.

Si tratta di un famigliare, o di persona addetta alla casa, ufficio, azienda, salvo che sia minore di 14 anni, palesemente incapace, od un soggetto in palese conflitto di interessi.  Se nessuno di questi soggetti è presente, o si rifiuta di ricevere l’atto, lo stesso va consegnato al portiere, o ad un vicino di casa che accetti la notifica, ed in tal caso[7] andrà sottoscritta una ricevuta e andrà inviata al destinatario una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui sia darà notizia dell’avvenuta notificazione.

Nel caso in cui anche tale modalità sia impossibile perché non è stato reperibile l’indirizzo, o non si sono trovatati alcuni dei soggetti sopra citati idonei alla consegna dell’atto, o gli stessi si sono rifiutati di ricevere la stessa, la notifica può avvenire presso la casa comunale[8]. In questo caso verrà depositata una copia dell’atto presso la casa comunale, poi si affiggerà l’avviso di tale deposito presso il luogo in cui si è effettuata senza successo la notifica, infine sarà spedita al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno per notiziario dell’avvenuta notifica. In tal caso per il mittente vi sarà l’onere di produrre in giudizio questo avviso di ricevimento[9].

Nella denegata ipotesi in cui il destinatario sia del tutto irreperibile, siano sconosciuti domicilio, dimora, residenza e non via sia nessun procuratore abilitato a stare in giudizio ex. Art.77 e 143 c.p.c., il mittente esperite inutilmente le relative ricerche, può depositare una copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota, ovvero nella casa del comune del suo luogo di nascita. Nel caso non si conosca nemmeno quest’ultimo luogo il mittente deve consegnare copia dell’atto al pubblico ministero. Trascorsi 20 giorni dalla consegna dell’atto il legislatore considera la notifica effettuata[10].

Nel caso in cui il destinatario sia un ente l’art. 145 c.p.c. prevede che la consegna sia effettuata per le persone giuridiche, società prive di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati nella loro sede, con la consegna della copia al rappresentante, o persona incaricata di ricevere la notificazione, o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Se nell’atto sono indicate le generalità del rappresentante dell’ente, è possibile notificare allo stesso l’atto seguendo le modalità sopra citata tipizzate per la persona fisica.

Nel caso in cui entrambe le modalità risultino impraticabili è prevista la notifica al rappresentante dell’ente nominativamente indicato nell’atto presso la casa comunale, o seguendo le modalità sopra citate per la persona irreperibile.

Riguardo la notifica presso enti pubblici, il legislatore prevede che la notifica debba essere fatta presso l’amministrazione medesima nella persona del ministro competente e presso l’avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è discussa la controversia[11].

Nel caso in cui tale notifica non sia possibile, la stessa si effettua presso la sede dell’ente, nei confronti del suo rappresentante del luogo in cui si agisce in giudizio.

Vi è un’altra modalità di notifica: quella a mezzo posta[12]. Essa è obbligatoria per gli atti da notificare al fuori dal comune in cui è ubicato l’ufficio dell’ufficiale giudiziario e facoltativa negli altri casi, salvo che non sia la parte, o il giudice, a richiedere una notifica a mani proprie.

Con questa modalità sarà l’ufficio postale a consegnare effettivamente l’atto nelle mani del destinatario, o in sua vece degli stessi soggetti sopracitati. La peculiarità è che in tal caso il postino dovrà menzionare la qualità del soggetto ricevente in vece del destinatario, che sottoscrive la ricevuta di avvenuta consegna. Inoltre dovrà provvedere ad inviare una raccomandata al destinatario per notiziario della notifica.

Potrebbe accadere che chi riceva l’atto si rifiuti di sottoscrivere la ricevuta di ritorno, ma trattenga il plico, allora sarà l’ufficiale giudiziario ad annotare tale circostanza, così come quando si rifiutino di avere il plico.

Se rifiuta di ricevere il plico una persona diversa dal destinatario, o se non è possibile la consegna per temporanea assenza dello stesso, o degli altri soggetti indicati dalla legge, lo stesso sarà depositato presso l’ufficio postale e sarà inviata una raccomandata al destinatario con gli estremi necessari per la consegna e l’avviso che trascorsi 10 giorni la notifica si considera regolarmente avvenuta. In quest’ipotesi viene inviato apposita ricevuta al mittente, mentre il plico riamane in giacenza per 6 mesi. Se il plico viene ritirato prima dei 10 giorni sarà quel giorno quello in cui si perfezionerà la notifica.

Vi è un ulteriore modalità di notifica quella da parte dell’avvocato[13]. Egli, previamente autorizzato dal proprio consiglio dell’ordine, notifica tramite l’ufficio postale che con apposita vidimazione e timbro alla consegna certificherà la conformità dell’originale e alla copia, in alternativa egli può notificare a mani proprie nei confronti dell’avvocato della controparte se iscritto allo stesso consiglio dell’ordine. Questo potrà avvenire solo previa vidimazione degli atti da parte del consiglio dell’ordine e con sottoscrizione del consegnatario su originale, copia e sul registro cronologico, nonché delle qualità rivestite se è persona diversa dal consegnatario. Nel caso in cui quest’ultimo si rifiuti di riceve la notifica la stessa si considera come non avvenuta, secondo l’opinione dominante.

Queste erano le consuete modalità di notifica degli atti giudiziari, la normalità fino agli ultimi decenni. Era evidente lo sforzo con cui il legislatore aveva provato a rendere effettiva la notifica e le problematiche connesse alla difficile reperibilità del notificatario, che potevano dare luogo alla notifica presso la casa comunale, o con la giacenza presso l’ufficio postale.

Si sottolinea che sebbene vi siano diverse modalità con cui può avvenire la notifica e una pluralità di soggetti che possono ricevere l’atto in luogo del destinatario effettivo, si è ben consapevoli della difficoltà che si incontrano nel raggiungere effettivamente quest’ultimo. Pertanto questo margine di aleatorietà della notifica viene superato presumendo la conoscibilità dell’atto. In altre parole che l’atto notificato era stato portato nella posizione in cui il destinatario poteva effettivamente venirne a conoscenza.

Questo binomio tra conoscenza effettiva/conoscibilità è fondamentale, perché solo se una delle parti è riuscita a soddisfare uno di questi due criteri potrà beneficiare dei relativi effetti di legge. Infatti sovente le parti dibattono su questo punto, sostenendo l’impossibilità, o la possibilità della conoscibilità dell’atto.

Tale questione sebbene si sia modificata con l’avvento delle nuove tecnologie non è mai cessata nelle aule di tribunale, dato che spesso può essere decisiva ai fini della risoluzione della controversia ancor prima del merito. In particolare laddove il legislatore subordina l’inizio di un azione giudiziaria all’avvenuta notifica di un atto entro un termine perentorio.

-La notifica nell’era di internet

Con l’avvento di internet e delle mail si cominciò a riflettere sulla possibilità di usare questo nuovo mezzo di comunicazione anche per gli atti giudiziari. Tuttavia ben preso lo strumento della mail si rivelò impraticabile, perché non assicurava la ricezione dell’atto, dato che il destinatario può tranquillamente scegliere di non inviare la ricevuta di notifica e portava con sé un margine di casi in cui la mail si perdeva nell’etere non arrivando a destinazione, senza responsabilità o garanzie.

In aggiunta vi era il problema della reperibilità dell’indirizzo mail della parte e della certezza della sua riconducibilità al destinatario. Quest’ipotesi nella notifica ordinaria non si verificava per la presenza di tre pubblici registri rispettivamente l’anagrafe comunale, il registro delle imprese della camera di commercio ed il registro degli enti con personalità giuridica presso le prefetture. Essi collegavano ad ogni nominativo di persona fisica, o giuridica il suo indirizzo di residenza, domicilio, o sede.

Per far fronte a queste problematiche nacque la PEC, acronimo che sta per posta elettronica certificata, introdotta in Italia a partire dal 2005[14]. Si tratta di una mail che genera due ricevute una di invio della mail e l’altra di ricevuta di ricezione della stessa. Una versione telematica della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Inizialmente tale strumento era facoltativo, poi divenne obbligatorio per alcune categorie tra cui imprese e professionisti iscritti ad albi[15]. Per incentivarne la diffusione si stabilì che la mancata indicazione nell’atto di citazione, o in qualunque altro atto di costituzione in giudizio, portasse come conseguenza il pagamento del doppio del contributo unificato[16]. Di lì a poco gli avvocati cominciarono a dichiarare nei propri atti di voler ricevere solo tramite Pec la notifica degli atti degli uffici giudiziari.

Restavano sul tavolo il problema della reperibilità e dell’affidabilità dell’indirizzo PEC, non vi era nessun pubblico registro inizialmente. Solo successivamente[17] nacque il ReGIndE, il registro in cui ogni avvocato è tenuto ad indicare il suo indirizzo PEC. Al contempo per le persone giuridiche vi era la possibilità di scrivere il proprio indirizzo PEC nel registro delle imprese.

Invece per le persone fisiche non vi era nessun obbligo di creazione di un indirizzo PEC. Vi fu la possibilità per i privati di creare un indirizzo PEC per dialogare con la P.A., ma nonostante il successo iniziale venne accantonata.

Si badi però che la notifica ordinaria in mani propria è ancora viva e lecita, mentre la notificazione tramite PEC degli atti giudiziari avviene sempre tramite l’ufficiale giudiziario in un’apposita sezione del pct, previo pagamento online dei diritti di segreteria[18].

Il legislatore è intervenuto sul punto novellando il codice di rito con l’inserimento dell’art. 149-bis. Intitolato(Notificazione a mezzo posta elettronica)[19]: “ Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma”.

Dalla lettura di questa disposizione si può dedurre che se cambiano le modalità pratiche della notifica, non vengono meno i soggetti coinvolti, né la relata di notifica che dovrà contenere informazioni leggermente diverse tra cui l’indirizzo PEC e le relative ricevute di invio. Si tratta di un intervento che ha chiarito in che modo si concretizzi questa tipologia di notifica e ne ha spianato la strada alla sua diffusione, in particolare laddove ha consentito il suo utilizzo “se non è fatto espresso divieto dalla”.

-L’utilizzabilità del registro Ipa per le notificazioni

Riguardo il settore pubblico, l’art. 47 del codice delle amministrazioni generali (c.d. CAD ex. D.lgs 7 marzo 2005, n. 82) stabilì l’obbligo per le P.A. di creare un indirizzo PEC.

Il legislatore nel 2008 con il D.L. n. 185 ribadì tale obbligo aggiungendovi la comunicazione al CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) che avrebbe poi provveduto alla pubblicazione di questi indirizzi in un elenco telematico pubblico online (art. 16, comma 8).

“La legge n. 228 del 2012 ha incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l’art. 6-ter d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel Codice dell’amministrazione digitale e ridenominato come Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, ex d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, affidandone la realizzazione e gestione all’AGID, e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge (art. 9, comma 1). Inoltre risulta confluito al suo interno l’elenco di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179-2012, in apposita sezione espressamente definita come pubblico elenco, ai fini delle notificazioni”[20].

Questo elenco, chiamato anche indice delle pubbliche amministrazioni, il cui acronimo è IPA, fu dichiarato pubblico registro nel 2008, ma poi perse tale funzione pochi anni dopo[21].

Il Consiglio di stato in una recente sentenza (n.7026 del 12.12.2018) è intervenuto sul tema stabilendo che è da considerarsi valida ed efficace la notifica del ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo eseguito all’indirizzo PEC reperito sul registro IPA.

Questo perché nel settore civilistico vi è un’apposita disposizione[22] che privilegia rendendola lecita ed efficace la notifica presso l’indirizzo PEC reperito nel ReGIndE, ovvero dai registri INI PEC[23], escludendo al contempo la notificazione presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo l’impossibilità di procedere a mezzo PEC per causa del destinatario. Tale disposizione è applicabile anche nel processo amministrativo[24].

In aggiunta considerando i principi di autoresponsabilità della P.A. e di legittimo affidamento, la sentenza ha sostenuto che la P.A. non può eccepire la presenza di “uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche”.

Essa è tenuta ad aggiornare il suoi indirizzo PEC nell’indice IPA, ed in caso di differenza rispetto ad altri registri è questo quello che prevale dato che si tratta di un pubblico registro.

Sulla questione è intervenuto recentissimamente il legislatore con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in cui ha stabilito la possibilità di utilizzare il registro IPA ai fini delle notificazione, ma solo in via subordinata nel caso in cui non via sia l’indirizzo Pec nel registro PP.AA.

Quest’ultimo registro è gestito dal ministero della giustizia, ed è consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazione, esecuzioni, protesti e dagli avvocati[25].

Al contemposono state introdotte sanzioni a carico di professionisti iscritti ad albi ed imprese, sia individuali[26] che societarie[27] iscritte nel registro delle imprese, che non hanno comunicato l’indirizzo Pec, arrivando addirittura a prevederne l’assegnazione d’ufficio, con spese a carico del soggetto sanzionato, nel caso di protratta inerzia, o di accertamento di un indirizzo inattivo.

-Rilievi critici

La sentenza del Consiglio di stato prima e il recente intervento del legislatore poi cercano di mettere ordine e di offrire un chiaro segnale di orientamento nella ricerca degli indirizzi PEC delle P.A., ai fini della notifica.

Questo perché da un lato esistono pubblici registri come il registro IPA, dall’altro esistono altri “luoghi” telematici in cui è spesso inserito l’indirizzo PEC. Va considerato anche che una stessa P.A. può avere una pluralità di domicili digitali, in base alle richieste del mittente, o in base all’articolazione interna di direzioni, uffici nonché dei singoli funzionari e responsabili.

Pertanto può accadere che si rilevino delle differenze tra l’indirizzo mostrato nel registro PP.AA e in altri “luoghi” altrettanto visibili in rete, perché l’amministrazione non ha provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC. Tale problematica non può tradursi in un suo vantaggio processuale, stante anche l’assenza di qualunque sanzione a suo carico al riguardo.

Dunque la prevalenza dell’indirizzo PP.AA rientra nell’ambito dei principi di trasparenza, accessibilità, chiarezza e certezza dei rapporti giuridici, in quanto luogo “ufficiale” di reperimento di un elemento così significativo ai fini della notifica.

Si è stabilito che questo registro è di fatto l’equivalente dell’ufficio anagrafe delle persone fisiche, del registro delle imprese e del registro delle persone giuridiche. Scelta che si inserisce in un quadro chiarificatore del sistema del processo telematico e che tende a garantire maggiormente i cittadini, perché dietro il registro PP.AA ci sono uffici pubblici e pubblici impiegati, che ne detengono cura e custodia, nonché ne curano il regolare aggiornamento. In questo modo c’è una maggior tutela ed affidabilità rispetto ad una semplice dicitura sul sito dell’ente.

Tuttavia si osserva che mentre il registro Ipa è un registro accessibile liberamente online da chiunque, il registro PP.AA ha accesso riservato ai solo operatori della giustizia. Una scelta di difficile comprensione dato che entrambi dovrebbero contenere identici domicili digitali delle medesime PA..

Nello stesso periodo vi è stata un’analoga decisione della Suprema Corte di Cassazione[28] con cui si è stabilito che l’indirizzo PEC a cui fare riferimento per la notifica presso gli avvocati è quello indicato nel ReGIndE e non quello indicato dall’INI-PEC che rende nulla la notifica.

Su queste decisioni pesa l’intervenuto, avvenuto di pochi anni fa, del legislatore, che aveva stabilito quali sono i registri ove reperire le PEC ai fini della notifica[29]: il domicilio digitale del cittadino (non ancora stato istituito), il registro delle imprese, l’Inipec e il ReGindE[30].

L’ultimissimo intervento del legislatore ha avuto riguardo al registro Ipa che sembrava tagliato fuori dal precedente intervento normativo e si faticava a trovarne il rapporto con gli altri registri e la sua funzione. Questi dubbi sono stati chiariti stabilendo che il registro Ipa è subordinato al registro PP.AA e solo se in quest’ultimo dovesse mancare l’indirizzo Pec è possibile utilizzare in maniera valida il primo.

Questo articolato quadro normativo tenta di indirizzare gli operatori giuridici verso percorsi di chiarezza, dando loro punti di riferimento certi. Tuttavia la presenza di due registri per le PA (IPA e PPAA), che dovrebbero contenere gli stessi dati, potrà comunque dare adito in futuro ad ipotesi di inammissibilità della notifica e di rinotificazione a causa del fatto che si è scelto di notificare all’indirizzo Ipa e non a quello PP.AA e vi erano due indirizzi Pec diversi, dovuti ad inosservanza delle norme da parte delle PA, che non hanno provveduto ad aggiornare i registri.

Pertanto si auspica la presenza di unico registro per evitare a monte qualsiasi errore sia delle PA, sia degli operatori dei giustizia, che dei cittadini. Questo perché una notifica errata può portare a ritardare l’inizio di un processo, o di un procedimento, in un paese in cui i tempi di entrambi sono già molto lunghi ed in casi estremi al rigetto della domanda o del ricorso.

Gaetano Guarino

[1] C.d. notificazione a mani proprie ex. Art. 138 c.p.c.: L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario […].

[2] Il codice di rito parla di relazione di notificazione ex. Art. 148 c.p.c.

[3] Nella prassi sovente sono gli avvocati a redarre la relata ed ad allegarla quale ultima pagina dell’atto da notificare.

[4]Art. 138 c.p.c.:L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

[5] Ex. Art. 141 c.p.c.

[6] Ex. Art. 139 com1 c.p.c.

[7] Ex. Art. 139 com4 c.p.c.

[8] Ex. Art. 140 c.p.c.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

[10] Ex. Art. 143 c.p.c.

[11] Ex. Art. 144 c.p.c.

[12] Ex. Art. 149 c.p.c.

[13] Ex lege n.53/1994

[14] Per approfondire: “Andamento del mercato PEC negli anni: cosa prevede la normativa italiana” https://www.aruba.it/magazine/pec/andamento-del-mercato-pec-negli-anni.aspx

[15]Ex art. 16 com. 6 e 7 D.L. n. 185/2008.

[16] Ex. articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e T.U. Spese di Giustizia – DPR115/2002.

[17] Ex D.M. 21/02/2011 n. 44 del ministero della giustizia.

[18] In particolare l’art. 137 c.p.c. comma 2 (novellata dalla dall’art. 45, comma 18, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69) prevede che se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi.  Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici. all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

[19] ex D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24

[20] Consigli di Stato sez. V sentenza (n.7026 del 12.12.2018)

[21] ex. art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, modificato dall’art. 45 bis, comma 2 lettera a) del d.l. n. 90/2014.

[22] L’ art.16-sexies del D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 52 del D.L. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

[23] INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è gestito dal ministero dello sviluppo economico, ex .art. 6-bis del d.lgs. n. 82-2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

[24] In virtù del rimando ex  art. 25 c.p.a. com. 1 ter.

[25] Ex. DL 179/2012 art 16, comma 12

[26] Ex. Art. 2194 c.c.: una sanzione amministrativa che va da €10 a €516.

[27] Ex art. 2630 c.c..:  una sanzione amministrativa che da €103 a €1.032.

[28] Cassazione, Sez. III, con la sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709.

[29] ex. Art. 16 Ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179: a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

[30] contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia.

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