La privacy è un tema che tocca qualsiasi aspetto della nostra vita. Uno di questi riguarda il settore della giustizia. Un esempio di quanto appena scritto riguarda l’oscuramento dei nomi o di un qualsiasi dato riconducibile ad un condannato, prima che la sentenza venga pubblicata, ma anche la diffusione di dati giudiziari.
Quando si parla di questo si fa riferimento all’art.4 comma 1, lett.E del codice privacy che testualmente vieta di pubblicare : ““dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.” Vista la delicatezza di questi dati, il codice ha riservato ad essi un articolo, il 167 rubricato: ”Trattamento illecito di dati”. Il secondo comma dell’articolo specifica che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
Il richiamo al GDPR, fatto dall’articolo, evidenzia come l’articolo 9 legiferi per quanto riguarda i dati particolari di dati (ad esempio i dati sanitari, o quelli biometrici), l’articolo 10 invece riguarda il trattamento dei dati per quanto riguarda le persone che sono state per un motivo o per un altro, condannate. In base all’art. 10, il trattamento di tali dati “deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.” Aggiunge poi che “un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica”. Facendo riferimento specifico a questo, l’art.167 codice privacy rimanda all’art.2-octies dello stesso che riguarda come trattare questo particolare tipo di dati, ovverossia: “solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”.
Alessandro Pagliuca