I Diritti degli Interessati

Alla luce del riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale di ogni individuo (cfr. cos’è il diritto alla protezione dei dati personali), il Regolamento 2016/679 dedica l’intero capo III alla codificazione dei Diritti degli interessati, diritti soggettivi anch’essi posti a tutela della dignità umana, assistiti da efficaci sanzioni.

In via preliminare, gli artt. 11 e 12 prevedono le generali modalità di esercizio di questi di questi diritti, ponendo ancora una volta al centro la figura del titolare (vedi il Regolamento 2016/679) cui sono imposti una serie di oneri di “collaborazione” al fine di facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato.

In particolare il titolare ha il compito di fornire sempre una riposta chiara e trasparente alla richiesta del data subject che intende esercitarli, entro il termine di un mese, prorogabile fino a tre in relazione alla complessità della domanda. L’esercizio dei diritti dell’interessato è, inoltre,  solitamente gratuito, ma il titolare può richiedere un contributo al data subject nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive.

 

I Diritti degli Interessati: diritto di informazione e diritto di accesso

Con il Regolamento 2016/679 l’informativa diventa un fondamentale presidio di trasparenza e correttezza di ogni trattamento di dati personali. La nuova normativa prevede, infatti, dettagliatamente (artt. 13 e 14) tutte le informazioni che il titolare deve fornire agli interessati, tra le quali: l’identità del titolare, i dati di contatto del responsabile, la base giuridica del trattamento, le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari, gli eventuali trasferimenti verso paesi terzi e le relative garanzie, il periodo di conservazione dei dati, l’esistenza del diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo, del diritto all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione, alla portabilità dei dati, etc.

Se i dati sono raccolti presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita prima di effettuare la raccolta; in caso contrario, deve essere fornita all’interessato un termine ragionevole, che non può, comunque, superare un mese dalla raccolta o dalla comunicazione dei dati.

L’informativa deve essere fornita per iscritto e, soprattutto nel caso di servizi on line, in formato elettronico, anche se sono ammessi altri mezzi. Il Regolamento consente, inoltre, l’utilizzo di icone “standardizzate” (definite direttamente dalla Commissione Europea e dunque identiche per tutta l’UE) solo se combinate con le informative estese.

 

Il diritto all’accesso, mezzo di controllo democratico, prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare la conferma che sia in corso un trattamento e di ricevere la relativa informativa, oltre che, in ogni caso, il diritto ad ottenere gratuitamente una copia, anche in formato elettronico, dei dati oggetto di trattamento, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

 

I Diritti degli Interessati: diritto di rettifica e diritto di cancellazione (oblio)

Il diritto di rettifica consiste nel diritto dell’interessato a preservare la correttezza dei propri dati, mediante l’ottenimento, senza ritardi, dell’aggiornamento, della correzione o, eventualmente, dell’integrazione degli stessi da parte del titolare.

Il diritto all’oblio è uno dei più discussi diritti degli interessati.

Nonostante lo stesso sia espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento, infatti, vi sono autorevoli esperti che dubitano che lo stesso sia effettivamente/efficacemente esercitabile.

Il diritto all’oblio, infatti, dovrebbe consistere nel diritto dell’interessato ad ottenere, la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, qualora i dati siano stati trattati senza un valido consenso, non siano più necessari per gli scopi per i qual sono stati raccolti, siano trattati illecitamente, oppure vi sia un valido motivo di opposizione al trattamento.

Un obiettivo che appare di non facile realizzazione, dal momento che nell’era digitale cancellare ogni traccia di un dato precedenteente pubblicato in rete è praticamente impossibile (basti solo pensare che l’interessato che dovrebbe presentare richiesta di cancellazione ad ogni motore di ricerca).

In ogni caso, rimandando ad altra sede per approfondire le problematiche applicative del diritto in oggetto, da un punto di vista procedimentale, il Regolamento prevede che, a fronte della richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento che ha reso pubblici i dati personali ha l’obbligo di informare, tenendo conto della tecnologia  disponibile e dei relativi costi, gli altri titolari che stanno trattando gli stessi dati della richiesta dell’interessato di “cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”.

Il diritto all’oblio può, infine, essere limitato soltanto nei casi espressamente previsti, ed in particolare quando sullo stesso prevalgono il diritto di cronaca e il diritto di informazione; quando la conservazione del dato è necessaria per adempiere ad obblighi previsti dal diritto comunitario o nazionale o per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, della ricerca scientifica e storica o a fini statistici; quando i dati siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un dritto in sede giudiziaria.

 

I Diritti degli Interessati: diritto di limitazione del trattamento

Il diritto di limitazione del trattamento consiste nel diritto dell’interessato a realizzare una sorta di blocco del trattamento dei propri dati personali.

Si tratta di una misura di tipo preventivo volta a tutelare i dati personali dell’interessato in attesa che si verifichi la liceità del trattamento, l’esattezza dei dati,  l’esercizio o la difesa giudiziaria di un diritto o  la fondatezza di un’opposizione  (condizioni prescritte alle lettere a-d dell’art. 18).

Esclusa la conservazione, infatti, una volta richiesta la limitazione è vietato qualunque altro tipo di trattamento, a meno di ottenere il consenso dell’interessato e salvo che non sia necessario per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, tutela di altrui diritti o interesse pubblico rilevante).

 

I Diritti degli Interessati: diritto alla portabilità

il Diritto alla portabilità del dati è una delle novità introdotte dal Regolamento e si sostanzia nel diritto dell’interessato di ottenere in un formato “di uso comune” i dati personali forniti ad un titolare (solitamente per fruire di un servizio) e trasmetterli ad un’altro titolare, senza impedimenti ed ove “tecnicamente” possibile, direttamente (caso di scuola è l’ipotesi di cambiamento di gestore mantenendo il proprio numero telefonico).

Questo diritto si applica solo per i dati forniti dall’interessato al titolare sulla base del  consenso o di un contratto e non si applica ai trattamenti non automatizzati.

 

I Diritti degli Interessati: diritto di opposizione e processi decisionali automatizzati

il diritto dell’interessato ad opporsi ad un trattamento di dati personali è concepito soprattutto per arginare i trattamenti per le finalità di marketing e profilazione.

L’interessato può opporsi in qualunque momento ed il titolare deve astenersi da qualunque altro trattamento, eccetto che non sussista un motivo legittimo che, in un ottica di bilanciamento dei diversi interessi in gioco, prevalga sui diritti dell’interessato, oppure che il trattamento risulti necessario per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Infine, secondo il disposto del successivo articolo 22, ultimo del capo che stiamo analizzando, l’interessato ha diritto a non essere sottoposto ad una decisione (che comporti per lo stesso ripercussioni giuridiche o, comunque, significative) basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati. Tale previsione si è resa necessaria già nella precedente Direttiva al fine di evitare che lo sviluppo di macchine sempre più intelligenti comporti la scomparsa del fattore umano in decisioni che assumono per il richiedente un’importanza particolare. Le eccezioni previste dal Regolamento sono quindi, facilmente intuibili: consenso dell’interessato, esecuzione di un contratto tra titolare e responsabile ed autorizzazione da parte dell’unione o di uno Stato membro assistita da opportune garanzie per i diritti e le libertà dell’interessato.

di Lucrezia D’Avenia