Consiglio di stato: il diploma ITP vale solo per ammissione e non per punteggio

Una nuova vittoria di un gruppo di docenti ITP assistiti dagli avvocati Giuseppe Aulino ed Elio Errichiello, che hanno ottenuto un provvedimento favorevole del Consiglio di Stato, che confermando la pronuncia del Tar Napoli, ha affermato per la prima volta un importante principio giurisprudenziale:  i docenti ITP sono stati ammessi a partecipare al concorso docenti 2017 senza TFA in quanto mancavano percorsi abilitanti ordinari, ma non per questo il loro diploma tecnico pratico può essere considerato equipollente ad un titolo di abilitazione ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria.

I docenti ITP rischiavano di essere superati in graduatoria da un collega insegnante che aveva chiesto l’attribuzione del punteggio proprio del titolo di abilitazione anche per il proprio diploma considerato “abilitante”.

Il Consiglio di stato, confermando quanto affermato innanzi al Tar, ha sancito che “l’appello non risulta presentare profili di fondatezza, in quanto il punteggio di cui si lamenta la mancata attribuzione non può essere riconosciuto in relazione ad un diploma che è stato sì riconosciuto come titolo di ammissione, ma che non sembra poter fruire del medesimo punteggio che può essere attribuito solo alla conclusione di un percorso abilitante, stante l’assenza di una specifica disposizione che lo preveda”.

Si tratta di una novità giurisprudenziale importante, su cui non vi erano ancora pronunce significative e su cui non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata.

 

 

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