Informativa

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Mentre come accennato il consenso al trattamento dei dati potrebbe essere anche implicito, è sempre necessario per l’avvocato fornire ai propri clienti un’informativa sul trattamento.

In conformità con i requisiti della sezione 13 del GDPR, i clienti dovrebbero essere informati su:

L’identità e i dettagli di contatto del titolare del trattamento (la ditta);
i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati quando ce n’è uno;
L’obiettivo perseguito (gestione e monitoraggio dei file dei clienti);
La base giuridica del trattamento (prestazione contrattuale o precontrattuale su richiesta del cliente);
interesse legittimo del titolare se costituisce la base giuridica del trattamento ex 6. comma 1 lettera f;
destinatari di dati (subappaltatori, ufficiali giudiziari, ecc.);
flussi transfrontalieri;
la durata di conservazione;
i diritti che hanno;
Condizioni per l’esercizio di questi diritti;
Il diritto di revocare il consenso se è la base giuridica del trattamento;
Il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo;
Informazioni sulla natura normativa o contrattuale del trattamento quando si tratta della base giuridica del
Queste informazioni possono essere incluse nel mandato con il cliente; possono anche essere comunicate via e-mail o in occasione della trasmissione del preventivo. Il testo dell’informativa può anche essere inserito nel sito web dell’avvocato, a condizione che poi l’avvocato possa dimostrare che l’informativa è stata letta, ad esempio inserendo nel testo della procura che il cliente ha preso visione dell’informativa pubblicata sul sito, e di averla ben compresa.

In generale la modalità più pratica è predisporre un’apposita informativa da sottoporre al proprio cliente unitamente al mandato.

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