La recente giurisprudenza sulla procedura c.d. di ” default” gas.

Tema molto dibattuto in giurisprudenza, atteso l’incremento notevole nel corso degli ultimi anni del contenzioso al riguardo, è l’azione che il distributore di gas naturale è obbligato a proporre nei confronti del cliente finale moroso (o presunto tale) per l’ipotesi in cui il venditore abbia attivato la procedura c.d. di ” default” gas.  Il servizio di default è un servizio che è stato introdotto dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per regolare l’estinzione della responsabilità di prelievo di gas da parte del venditore a seguito di cessazione amministrativa. Nelle more, il distributore ha l’obbligo, previsto da norme regolamentari, di procedere alla disalimentazione fisica (chiusura del contatore), su richiesta della società di vendita del gas.
Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza resa in data 21.05.2019, ha rigettato un ricorso, proposto dal distributore del gas, con il procedimento sommario di cognizione, previsto dagli artt.702 bis e ss. c.p.c..  Il distributore del gas chiedeva di accedere all’immobile del resistente, dove si trovava il contatore del gas “…  per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso, al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa incombono, per disposizioni normative e amministrative e per contratto…” Ciò anche con l’ausilio della forza pubblica.
Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza succitata, ha rigettato il ricorso, in quanto l’asserito diritto della parte ricorrente non è previsto dall’art.13 bis del c.d. T.I.M.G. (Testo Integrato Morosità Gas).  Tra l’altro la garanzia costituzionale (art.14 Cost.) della inviolabilità del domicilio  non potrebbe essere compressa se non da norme di legge (e non certamente da fonti regolamentari). Inoltre, il Tribunale di Bergamo ha rilevato l’assenza di un valido contratto tra il distributore del gas ed il resistente.
Il distributore del gas, in alcune occasioni, ha agito, presentando, ricorsi cautelari, presentati ai sensi dell’art.700 c.p.c., nei confronti dei clienti morosi. Alcuni di questi ricorsi
però sono stati respinti, con alcune pronunce, per assenza dei presupposti previsti per i provvedimenti cautelari.
Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza, resa il 19.05.2016, ha rigettato un provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c., presentato dal distributore del gas, facendo leva sull’inviolabilità del domicilio, prevista a livello costituzionale (art.14), della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea (artt. 7 e 52) e della CEDU (art.8).
Da ultimo, il Tribunale di Bergamo, con ordinanza, resa fuori udienza il 06.02.2019, ha rigettato un provvedimento cautelare ante causam ex art.700 c.p.c., per assenza delpericulum in mora.
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