NO ALLA GOGNA MEDIATICA DELL’AVVOCATURA

Se sei un avvocato, sostieni la classe forense contro gli attacchi dei media e sottoscrivi la segnalazione al garante privacy DI DATA PROTECTION LAW

NO ALLA GOGNA MEDIATICA DELL'AVVOCATURA

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Dec 10, 2018

Firme raccolte: 17

17 signatures
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Ultime sottoscrizioni
17 Wanda S. Dic 04, 2018
16 Beniamino E. Dic 04, 2018
15 MARIA CHIARA A. Dic 04, 2018
14 Viviana G. Dic 04, 2018
13 carolina S. Dic 04, 2018
12 Giulia N. Dic 04, 2018
11 Adriano L. Dic 04, 2018
10 DOMENICO D. Dic 04, 2018
9 Renata D. Dic 04, 2018
8 Nunzia D. Dic 04, 2018
7 Nunzia T. Dic 04, 2018
6 Carmine B. Dic 03, 2018
5 SOSSIO D. Dic 03, 2018
4 Giuseppina L. Dic 03, 2018
3 Roberta N. Dic 03, 2018
2 Antonella S. Dic 03, 2018
1 Rita P. Dic 03, 2018
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Per due volte in poche settimane l’Avvocatura è stata posta sotto attacco dei media ed alcuni nostri Colleghi, estranei alla vicenda, hanno scoperto dalle pagine dei giornali di essere sottoposti a indagine.
I media non hanno risparmiato nomi, cognomi, età o perfino la foto degli Avvocati, abbandonandoli alla giuria popolare dei Social prima che a quella reale.
Abbiamo, pertanto, deciso di affidare incarico all’Avv. Elio Errichiello, esperto in materia di privacy, di inoltrare una segnalazione al Garante della privacy, all’Ordine dei giornalisti, al CNF e al Ministero della giustizia, affinché i nostri diritti non vengano calpestati e mortificati ulteriormente.
Raccoglieremo le firme attraverso questa petizione online.
I nomi degli indagati e degli arrestati, al pari di altre informazioni, sono soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle disposizioni dell´ordinamento processuale penale (segretazione degli atti del procedimento e del relativo contenuto fino a quando l´imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti da segreto).
Tali dati, dunque, possono essere resi noti, solo se la notizia sia acquisita lecitamente, cioè da una parte che ha già legale conoscenza di un atto notificato, e non possono certo essere pubblicati prima ancora che gli interessati ricevano l’avviso.
La possibilità di diffondere queste informazioni deve poi fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull´entità dell’addebito.
In termini generali, va ribadito che l´esigenza di assicurare la trasparenza dell´attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia devono, comunque, bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all´indagato ed all´imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e ad un giusto processo. Il giornalista sarà perciò tenuto a valutare, volta per volta, gli elementi che caratterizzano l´episodio di cronaca e che possono far propendere per una minore o maggiore pubblicità dei dati a seconda della fase delle indagini, della fase e del tipo di procedimento.

I diretti interessati, che hanno subito un grave danno alla reputazione e all’immagine, hanno la possibilità di contattarci in privato per conferire mandato all’avv. Elio Errichiello per proporre reclamo al Garante della privacy ed ottenere gli opportuni provvedimenti a loro tutela.

Contatti: 08118096061 – elio.errichiello@gmail.com