Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza n.263 del 12.04.2018, accogliendo un ricorso proposto da un automobilista, assistito dall’avvocato Mario Pistocchi, del Foro di Bergamo, ha annullato un verbale per guida in stato di ebbrezza, elevato dalla Polizia Stradale, per omesso avviso della facoltà di nomina di un legale prima di procedere all’esame del tasso alcolemico. La violazione contestata al ricorrente era una sanzione amministrativa poiché il tasso alcolemico, rilevato al momento dell’infrazione, era di 0,62 grammi per litro (art.186 del Codice della Strada, che al comma 2, stabilisce come “… chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;….”.

Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza n.263 del 12.04.2018, accogliendo un ricorso proposto da un automobilista, assistito dall’avvocato Mario Pistocchi, del Foro di Bergamo, ha annullato un verbale per guida in stato di ebbrezza, elevato dalla Polizia Stradale, per omesso avviso della facoltà di nomina di un legale prima di procedere all’esame del tasso alcolemico. La violazione contestata al ricorrente era una sanzione amministrativa poiché il tasso alcolemico, rilevato al momento dell’infrazione, era di 0,62 grammi per litro (art.186 del Codice della Strada, che al comma 2, stabilisce come “… chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;….”.

Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza n.263 del 12.04.2018, accogliendo un ricorso proposto da un automobilista, assistito dall’avvocato Mario Pistocchi, del Foro di Bergamo, ha annullato un verbale per guida in stato di ebbrezza, elevato dalla Polizia Stradale, per omesso avviso della facoltà di nomina di un legale prima di procedere all’esame del tasso alcolemico.

La violazione contestata al ricorrente era una sanzione amministrativa poiché il tasso alcolemico, rilevato al momento dell’infrazione, era di 0,62 grammi per litro (art.186 del Codice della Strada, che al comma 2, stabilisce come “… chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;….”.

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