Entrate in vigore le nuove norme sull’accessibilità dei siti web dal 28 giugno 2025: cosa fare per essere in regola?

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Forse non tutti sanno che a partire dal 28 giugno 2025 sono in vigore le disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act, relative all’accessibilità dei servizi digitali, inclusi i siti web e le applicazioni mobili delle imprese che forniscono prodotti e servizi al pubblico.

Cosa prevede la normativa

La direttiva impone che i siti web e le app siano accessibili anche alle persone con disabilità, garantendo pari accesso all’informazione e ai servizi digitali. Le regole mirano a rimuovere barriere tecnologiche e promuovere l’inclusività.

In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi di accessibilità (secondo lo standard internazionale WCAG 2.1 – livello AA):

  • Percepibilità: i contenuti devono essere presentabili in modi diversi (ad esempio, per chi utilizza lettori di schermo);
  • Usabilità: le interfacce devono essere facilmente navigabili da tutti, anche tramite tastiera o comandi vocali;
  • Comprensibilità: i contenuti devono essere chiari, leggibili e prevedibili;
  • Robustezza: i contenuti devono essere compatibili con un’ampia gamma di tecnologie assistive.

A chi si applica

La normativa si applica a operatori economici che forniscono beni e servizi digitali, inclusi:

  • Siti web e app di e-commerce
  • Servizi bancari online
  • Servizi legati al trasporto, comunicazioni elettroniche, e-book, media audiovisivi
  • Terminali self-service (inclusi bancomat, biglietterie, ecc.)

In sintesi gli unici operatori economici che possono derogare completamente dall’applicazione della direttiva sono le microimprese, mentre le PMI, o Piccole e Medie Imprese, possono derogare solo a determinate condizioni, cioè invocando “l’onere sproporzionato”.

Le microimprese e le PMI sono così definite nell’Articolo 3 dell’Accessibility Act:

  • «microimpresa»: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti.

  • «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, ma che non comprende le microimprese;

Onere sproporzionato: la clausola di salvaguardia si applica alle PMI, definite dall’articolo 2, lettera cc) come quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Cosa significa Onere Sproprozionato

L’articolo 14 indica i casi in cui i costi per rendere accessibile un prodotto o servizio siano tali da renderne antieconomica la produzione, distribuzione o vendita: in questo caso si tratta di Onere Sproporzionato. La deroga è valida anche quando l’applicazione di tutte le norme di accessibilità comportino uno stravolgimento sostanziale della natura di un prodotto o di un servizio per renderlo accessibile.

Mentre le microimprese sono completamente esentate dall’applicazione dell’Accessibility Act, perché la dimostrazione dell’onere sproporzionato sarebbe di per sè gia un onere sproporzionato, le PMI devono giustificare con dati e motivazioni l’eventuale onere di messa a norma dei prodotti e servizi.

Attenzione, l’onere sproporzionato va documentato e la relativa documentazione conservata per un periodo non inferiore a 5 anni, inoltre la valutazione per onere sproporzionato deve essere rinnovata quando il servizio è modificato, quando è richiesto dall’autorità di controllo, e in ogni caso ogni 5 anni.

Cosa fare adesso?

Ogni azienda o realtà di qualsiasi tipo dovrebbe:

  1. Effettuare una valutazione sui vostri requisiti soggettivi per verificare se rientra nella categoria della microimpresa o in quella di PMI e nel secondo caso se sussista un onere sproporzionato;
  2. Effettuare una valutazione tecnica del vostro sito web e delle app per verificare il livello attuale di accessibilità.
  3. Pianificare gli adeguamenti necessari, eventualmente coinvolgendo sviluppatori e designer con esperienza in accessibilità digitale.
  4. Documentare e rendere pubblica una dichiarazione di accessibilità, come richiesto dalla normativa.
  5. Prevedere un meccanismo di feedback per permettere agli utenti di segnalare problemi di accesso o usabilità.

L’adeguamento non è solo un obbligo legale, ma rappresenta anche un’opportunità per migliorare la qualità del servizio offerto e raggiungere un pubblico più ampio.

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