Un cliente chiama per un problema di fatturazione. L’operatore risolve e, prima di chiudere, propone un’offerta. Sembra buon servizio: è invece il trattamento che ha portato il Garante a irrogare una delle sanzioni più pesanti del 2026 in materia di telefonate promozionali. Le sanzioni telemarketing Garante del 2026 non colpiscono soltanto il call center che chiama numeri comprati da terzi: colpiscono anche l’azienda strutturata che usa un contatto nato per altro scopo.
Il provvedimento: oltre 563.000 euro
Con provvedimento del 12 marzo 2026, reso noto nella newsletter del 26 marzo, il Garante ha sanzionato Enel Energia per 563.052 euro. L’istruttoria era nata da un reclamo e da due segnalazioni per chiamate indesiderate.
Secondo l’Autorità, nel corso di contatti gestionali con i clienti — anche effettuati tramite società terze — venivano proposte offerte commerciali senza una base giuridica valida, in alcuni casi anche a clienti che avevano espressamente negato il consenso al marketing. Il Garante ha contestato inoltre l’assenza di misure adeguate nelle procedure di ricontatto e ha raccomandato l’adozione del doppio consenso. Oltre alla sanzione, la società dovrà adottare misure idonee lungo tutta la filiera del trattamento.
Il punto giuridico: il contatto gestionale non è un contatto promozionale
Qui sta il cuore della questione, e vale per qualunque azienda che gestisca un servizio in abbonamento. Il numero di telefono raccolto per eseguire il contratto — assistenza, fatturazione, interventi tecnici — è trattato sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento. Quella base giuridica copre l’esecuzione del contratto; non copre la promozione commerciale.
Per la promozione serve altro: il consenso, nelle forme richieste dall’articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali per le comunicazioni elettroniche. E dove il consenso è stato negato, nessuna costruzione contrattuale lo rimpiazza. Usare la telefonata gestionale come veicolo di vendita significa cambiare finalità senza cambiare base giuridica, ed è esattamente la contestazione formulata dal Garante.
Sanzioni telemarketing Garante: cosa viene contestato con più frequenza
Dai provvedimenti in materia emerge un elenco di criticità che si ripete con poche variazioni.
- Il cambio di finalità. Dati raccolti per una ragione e usati per un’altra, senza una base giuridica autonoma.
- Il consenso negato e non rispettato. Una volta che l’interessato ha detto no, la mancata propagazione di quel no ai sistemi e ai fornitori diventa una violazione.
- Le procedure di ricontatto. È il tema delle liste di richiamo: senza regole su quando e perché un contatto torna in circolo, il controllo si perde.
- La filiera. La responsabilità non si ferma al confine dell’azienda. Le società terze che effettuano i contatti agiscono per conto del titolare, e il titolare risponde di come lo fanno.
- Il Registro pubblico delle opposizioni. La consultazione è un obbligo, e l’omissione è tra le contestazioni classiche nelle vicende di telemarketing.
Il controllo sui fornitori è la contestazione che sorprende
Nel maggio 2026 il Garante è intervenuto su un caso di recupero crediti con due sanzioni distinte: 50.000 euro al titolare e 30.000 euro al responsabile. Al titolare è stato contestato di non avere vigilato in modo adeguato sul fornitore e sulle istruzioni impartite; al responsabile di non avere fornito al titolare un quadro aggiornato dei dati raccolti.
Il principio affermato è molto concreto: il titolare deve svolgere controlli periodici, documentati e verificabili sui fornitori. Non è sufficiente che il contratto preveda il rispetto della normativa; occorre poter dimostrare di avere verificato che venga rispettato. Lo stesso schema è ricostruito nell’articolo dedicato al recupero crediti e alle sanzioni a titolare e responsabile.
Dove nasce il reclamo
Nelle vicende di telefonate promozionali il procedimento parte quasi sempre dal basso: una persona infastidita che scrive al Garante. Non serve un danno quantificabile, non serve un avvocato, non serve nemmeno che la chiamata abbia prodotto un contratto. Basta la segnalazione, e il fascicolo si apre.
Questo spiega perché il rischio in questa materia sia difficile da contenere con la semplice prudenza commerciale: il numero di contatti è alto, la probabilità che qualcuno reagisca è proporzionale, e l’istruttoria che segue non si limita alla singola chiamata ma investe l’intero sistema di gestione dei consensi. Il meccanismo è lo stesso che opera nel canale e-mail, descritto nell’articolo su email marketing, consenso e soft spam.
Gli importi e i criteri
L’articolo 83 del Regolamento consente di arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato mondiale annuo, applicando l’importo più elevato, per le violazioni dei principi e delle condizioni del consenso. Le somme effettivamente irrogate dipendono da gravità e durata della violazione, numero di interessati coinvolti, carattere doloso o colposo, misure correttive adottate, grado di cooperazione e precedenti.
È utile osservare che nei provvedimenti recenti le misure adottate dopo la contestazione hanno inciso sull’importo ma non hanno impedito l’accertamento: la correzione tardiva attenua, non elimina. Un quadro degli ordini di grandezza si trova nell’articolo su quanto costa davvero una violazione del GDPR.
La domanda da porsi oggi
Non è se l’azienda abbia un modulo di consenso. È se sia in grado di dimostrare, per un singolo numero di telefono chiamato il mese scorso, su quale base giuridica quel contatto è avvenuto, da dove veniva il numero, chi ha effettuato la chiamata e che fine ha fatto l’eventuale rifiuto espresso in passato. Se la ricostruzione non è possibile, il problema esiste già, anche se nessuno ha ancora scritto al Garante.
Lo studio, con sede a Napoli e attività in tutta Italia, assiste aziende e call center nei procedimenti davanti al Garante e nella revisione dei trattamenti promozionali: l’ambito è descritto nella pagina sui pacchetti di consulenza privacy. Chi ha ricevuto un reclamo o una richiesta di informazioni può chiedere dalla pagina dei contatti un esame preliminare della documentazione e dei termini. Per i profili amministrativi e di contenzioso il riferimento è lo studio legale dell’avv. Elio Errichiello.
Avv. Elio Errichiello



