Telecamere nel cortile: la delibera da sola non mette al riparo

Condividi

La videosorveglianza condominiale a Napoli è una delle fonti più costanti di reclami al Garante per la protezione dei dati personali. Il motivo è quasi sempre lo stesso: l’impianto viene deciso per risolvere un problema reale — furti nei garage, danneggiamenti, intrusioni nell’androne — e viene installato con una delibera e un preventivo, senza che nessuno si occupi di ciò che accade dopo. Poi un condòmino scrive al Garante, e l’amministratore scopre che il trattamento è imputabile al condominio, e che le contestazioni non riguardano l’opportunità delle telecamere ma il modo in cui sono state gestite.

Il condominio tratta dati personali, e non è un privato cittadino

L’esclusione prevista dal GDPR per i trattamenti svolti da una persona fisica per fini esclusivamente personali o domestici non copre il condominio. Le immagini riprese dalle telecamere installate sulle parti comuni sono dati personali di condòmini, familiari, dipendenti, fornitori e passanti, e il condominio ne è titolare del trattamento. Da qui discende tutto il resto: base giuridica, informativa, tempi di conservazione, misure di sicurezza, individuazione di chi può accedere alle immagini.

Sul piano civilistico il codice richiede che la delibera di installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni sia approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136, cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. È un presupposto necessario, non sufficiente: la delibera legittima l’opera, non il trattamento dei dati che ne deriva.

Videosorveglianza condominiale a Napoli: dove nascono le contestazioni

Le situazioni che generano reclami sono ricorrenti, e si assomigliano da un edificio all’altro:

  • Inquadrature eccedenti. La telecamera posta sul portone riprende il marciapiede, la strada, l’ingresso del negozio accanto, il balcone del secondo piano. Il principio di minimizzazione impone che si riprenda solo ciò che serve allo scopo dichiarato.
  • Nessuna informativa. Manca il cartello di avvertimento prima del raggio d’azione dell’impianto, oppure c’è un cartello generico che non consente di risalire al titolare né di esercitare i diritti.
  • Conservazione indefinita. Le registrazioni restano sul disco finché non viene sovrascritto, senza che nessuno abbia stabilito e documentato un termine.
  • Accessi incontrollati. Chiunque abbia la password del sistema può rivedere le immagini, spesso da remoto sul telefono, e non esiste traccia di chi abbia guardato cosa.
  • Telecamere private puntate sulle parti comuni. Il singolo condòmino che installa la propria telecamera sul pianerottolo è titolare autonomo, e la sua posizione va valutata separatamente da quella del condominio.

Che cosa si rischia

Le violazioni dei principi del trattamento, delle condizioni di liceità e dei diritti dell’interessato rientrano nella fascia più grave delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 83 del GDPR. L’importo concreto dipende dai criteri di gradazione indicati dalla norma — gravità, durata, natura dei dati, categorie di interessati coinvolte, condotta tenuta dopo la violazione — ma il punto è un altro: accanto alla sanzione pecuniaria il Garante può ordinare la limitazione o il divieto del trattamento, e un divieto significa un impianto da spegnere dopo che è stato pagato.

C’è poi il versante interno al condominio. Una delibera impugnata, un contenzioso tra condòmini, una richiesta di risarcimento: tutte cose che l’amministratore si trova a gestire personalmente, e che si sarebbero evitate con una valutazione fatta prima dell’installazione.

Il nodo che quasi nessuno affronta: chi fa cosa

Nel ciclo di vita di un impianto condominiale intervengono più soggetti: l’amministratore, l’installatore, l’istituto di vigilanza eventualmente collegato, il fornitore del servizio cloud se le immagini non restano in loco. Ciascuno di questi rapporti va qualificato, perché da quella qualificazione discendono obblighi diversi. È il tema che abbiamo trattato parlando della nomina del responsabile del trattamento e dei rischi dell’articolo 28, e che nei condomini viene praticamente sempre trascurato: il contratto con l’installatore è un contratto d’appalto, e si ferma lì.

Quando poi le immagini finiscono su un server fuori dall’Unione europea — eventualità tutt’altro che rara con le telecamere connesse a servizi cloud di produttori extraeuropei — si apre un capitolo ulteriore, che abbiamo descritto nell’articolo sul trasferimento dei dati extra UE. E sul piano della sicurezza valgono le stesse considerazioni fatte a proposito delle misure dell’articolo 32: credenziali di default mai cambiate e accessi da remoto non protetti sono, in questi impianti, la regola più che l’eccezione.

Un impianto conforme si progetta prima

Lo studio assiste condomini, amministratori e imprese in tutta Italia e ha sede a Napoli, dove segue sia l’adeguamento degli impianti esistenti sia la difesa nei procedimenti davanti al Garante. Sul sito dello studio legale avvocatoelioerrichiello.it si trovano i profili civilistici e amministrativi connessi; qui restiamo su quelli di protezione dei dati, e sulla consulenza privacy necessaria a reggere una verifica.

Se amministra un condominio con un impianto già attivo, o se l’assemblea ne ha appena deliberato uno, può inviarci dalla pagina contatti la delibera, lo schema delle inquadrature e il contratto con l’installatore: ne ricaveremo un esame preliminare della documentazione, con l’indicazione dei punti che in una verifica verrebbero contestati per primi.

Avv. Elio Errichiello

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *