I principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali

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L’art.5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati elenca tutti i principi su cui si fonda il trattamento dei dati personali. In quest’articolo ci soffermeremo su quanto previsto dal I par. lett. a): i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato”.

Il trattamento dei dati personali è lecito solo quando si fonda su una base di legittimità come il consenso oppure se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto, l’adempimento di un obbligo legale, la salvaguardia di interessi vitali per una persona fisica o di un interesse pubblico, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, ove non prevalgano i diritti e le libertà del soggetto interessato.

Il termine correttezza, invece, non rappresenta una novità, ma si sostanzia in quella forma di lealtà e buona fede da osservarsi in tutte le fasi contestuali al trattamento, anche quelle decisorie e preparatorie e non soltanto nelle operazioni di trattamento strettamente intese. Il principio di lealtà è stato spesso usato, in particolare dal Gruppo articolo 29, con riferimento ai trattamenti connessi a servizi in rete, affinché le informative date agli utenti consentissero di comprendere in modo adeguato non solo le modalità del trattamento, ma anche gli ulteriori effetti. A tale proposito sono di particolare importanza i pronunciamenti del Gruppo articolo 29 e del Garante italiano in materia di cookies; i cookies, infatti, attengono ai possibili effetti derivanti dal trattamento, che vanno oltre le finalità dichiarate e che l’utente non può conoscere se non viene adeguatamente informato e se non gli è consentito di esprimere un consenso specifico e separato anche in ordine a tali effetti.

Il principio di lealtà, applicato ai servizi online, tende facilmente ad evolversi nel principio di trasparenza nel trattamento dei dati personali.

 

Il principio di trasparenza, una delle novità del GDPR nel trattamento dei dati personali.

La trasparenza, nel nuovo Regolamento, è individuata come un terzo elemento che, insieme alla liceità ed alla correttezza (o lealtà), completa i requisiti indispensabili per qualunque tipo di trattamento di dati personali.

Le comunicazioni relative al trattamento dei dati devono essere facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro e, se del caso, una visualizzazione. La trasparenza non attiene solo al contenuto delle informazioni, ma anche alle modalità con cui esso è formulato e veicolato. Si estende altresì ai successivi rapporti tra titolare e interessato, facilitando quest’ultimo nell’esercizio dei propri diritti. La trasparenza, dunque, è strettamente collegata con la semplificazione espressiva, ma anche con l’informazione e quest’ultima è strettamente connessa all’esercizio dei diritti degli interessati.

Trasparenza e esercizio dei diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali

Un esempio di trasparenza è costituito dalle informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, le quali devono essere rese in forma concisa, intellegibile, facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro, qualora l’interessato effettui una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati); le informazioni oggetto della richiesta dovranno essere rese senza ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (o tre mesi in caso di proroga, a norma dell’art. 12 par.3).

Trasparenza e informativa nel trattamento dei dati personali

L’informativa ha lo scopo di informare l’interessato su tutte le caratteristiche, modalità e finalità del trattamento dei suoi dati personali e il suo contenuto è elencato tassativamente all’art. 13 GDPR. L’informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile, prediligendo un linguaggio chiaro e semplice. Per i minori, inoltre, occorre prevedere informative idonee in quanto meritevoli di una protezione specifica: ogni informazione o comunicazione ad essi rivolta necessita di un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa facilmente capire.

Rosanna Celella

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