L’intervento del Garante per la protezione dei dati personali sulle forme di spettacolarizzazione del dolore ed i limiti al diritto di cronaca.

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Limiti al diritto di cronaca e spettacolarizzazione del dolore: in questo articolo proviamo a fare una panoramica alla luce dei recenti interventi del Garante.

  1. Il quadro giuridico di riferimento.

Il diritto di cronaca è inteso come il diritto dei giornalisti a raccontare la realtà dei fatti accaduti tramite pubblicazione scritte, ovvero mediante la narrazione orale. Lo stesso rientra nell’ambito della liberta d’espressione ed è dotato di rilevanza costituzionale all’art. 21, nonché europea ai sensi dell’art. 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 10 CEDU.

A queste disposizioni devono essere aggiunte anche le norme deontologiche stabilite dal testo unico dei doveri del giornalista[1].

In dettaglio l’art. 4 di questo testo prevede la necessità da parte del giornalista di applicare nei le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio della sua attività[2]

Al contempo l’art. 6 denominato essenzialità dell’informazione recita: “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e’ avvenuto, nonchè della qualificazione dei protagonisti”.

Si tratta pertanto di una deroga al diritto al rispetto della vita privata e familiare[3] ed al diritto alla riservatezza[4], ma solo laddove vi sia l’originalità del fatto, della sua descrizione o della qualifica dei soggetti coinvolti.

In aggiunta deve essere citato anche l’art. 8: “Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, ne’ si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine”.

Siamo dinanzi ad un vero e proprio divieto di divulgazione di notizie, immagini o foto lesive della dignità umana, salvo l’essenzialità, o la rilevanza sociale. Questo anche in ragione del fatto che la dignità umana è un diritti fondamentale riconosciuto a livello europeo e nazionale[5].

In effetti l’art.8 ha operato un difficile bilanciamento tra i diritti alla riservatezza e al rispetto della dignità umana e quello della libertà di espressione, che in quest’ipotesi viene riconosciuto come soccombente. Infine trattandosi di dati personali, si tratta comunque di quei dati che dovrebbero essere trattati solo previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dal Reg. Europeo 769/2016.

Poi vanno considerati anche i principi di veridicità, pertinenza e continenza. Questo perché il loro rispetto, consente al giornalista di evitare di incorrere nelle fattispecie di diffamazione a mezzo stampa ex .art. 595 c.p. e di ingiuria ex. art. 594 c.p. (recentemente depenalizzato).

La Corte di Cassazione ha precisato che “Integra il reato di diffamazione la condotta lesiva dell’identità personale, intesa come distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell’individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante l’offesa della reputazione dei soggetti medesimi” (sez.V 11/37383). Quindi la condotta diffamatoria deve incidere negativamente su quella che è l’idea che in svariati campi, dal religioso al professionale, i consociati hanno della persona offesa.

Al contempo riguardo la nozione di onere e decoro la suprema corte si è così espressa: “ In tema di ingiuria, la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o a riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umani è comunque degno” (Cass. Sez. V 08/34599). Se ne deduce che la condotta sanzionata è quella di chi lede il valore di un soggetto dal punto di vista personale, o da un punto di vista più generale come individuo.

Il principio di pertinenza riguarda invece la necessaria presenza di un’utilità sociale del fatto, al fine di soddisfare l’interesse dei consociati ad essere informati[6].

Pertanto si esercita il diritto di cronaca lecitamente solo parlando o scrivendo di fatti veri, o comunque veritieri, in modo contenuto, senza toni e modi inopportuni, riferendosi ai fatti di rilevante interesse per i cittadini, evitando così di esternare fatti o atti riguardanti elementi privi rilevanza sociale, ma finalizzati solo a ledere un soggetto.

Concludendo il legislatore è intervenuto stabilendo l’oggetto della cronaca, le sue modalità nonché la presenza di un rapporto di interesse tra i fatti ed il pubblico, stabilendo per ognuno di questi tre elementi dei principi finalizzati alla loro salvaguardia e delle fattispecie di illecito penale, o amministrativo, per sanzionarne il mancato rispetto. Allo stesso tempo con i principi di riservatezza e di dignità umana si è cercato di prevenire quelle condotte lesive della vita personale e sovrabbondanti rispetto alla narrazione in sé del fatto, salvo eccezioni che consentono, in casi eccezionali, di ribaltare il bilanciamento con il diritto di cronaca.

  1. L’intervento del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso di specie alcune emittenti televisive hanno mandato in onda le immagini relative all’incidente sulla funivia del Mottarone.

Sul punto è intervenuto il garante della Privacy, che con un comunicato stampa con data del 17 giugno 2021 ha invitato i media e social media: “ad astenersi dall’ulteriore diffusione delle immagini e da forme di spettacolarizzazione dell’evento, che possono solo acuire il dolore dei familiari delle vittime e di quanti erano loro legati”.

Questo perché questo video, ignoto anche ai familiari delle vittime, nulla aggiunte riguardo alla dinamica dei fatti. L’autorità pertanto richiama al rispetto dei principi di essenzialità e dignità umana e conclude chiedendo anche ai singoli utenti di non condividere queste immagini per avere like in più.

  1. Osservazioni conclusive.

Ebbene l’intervento del garante si inserisce nel difficile quadro della gestione delle più avanzate forme di diffusione di notizie, che possono portare a ledere principi riconosciuti dall’ordinamento giuridico: riservatezza, dignità umana, essenzialità e pertinenza delle notizie.

La maggior velocità e diffusività dei nuovi mezzi di diffusione delle notizie, può portare ad una lesività maggiore delle condotte diffamatorie, ingiuriose o false, ma anche di quelle condotte come quelle del caso in esame semplicemente superflue per i cittadini, in altre parole non essenziali e pertinenti l’interesse pubblico, ma solo a quello privato di ottenere una maggiore visibilità e potenzialmente maggiori guadagni.

Pertanto, forme di controllo ex post e di responsabilizzazione ex ante sono necessarie, perché i danni a singole persone, a gruppi od ad enti possono essere particolarmente gravi, si pensi alla tematica delle fake news in politica o del revenge porn, su cui ampiamente si è dibattuto e si dibatte ancora.

Certamente si tratta di gestire, di controllare e per certi versi di limitare la libertà di espressione, ma per tutelare altri interessi meritevoli di tutela ed in particolare la dignità umana, che deve sempre prevalere rispetto agli interessi economici dietro a pubblicazione di ogni sorta. Ed è propria questa prevalenza che il garante ha ribadito nel caso di specie, a fronte di una notizia irrilevante e ad una vicenda che meriterebbe di uscire, almeno per tutta la durata delle indagini, dai riflettori dei media, per poter meglio consentire il lavoro dei soggetti inquirenti ed il rispetto del dolore dei famigliari coinvolti, nonché delle persone indagate, ma non ancora colpevoli.

Gaetano Guarino

 

[1](approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016).

[2] Si fa riferimento alle norme pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, previste dal codice per la protezione dei dati personali e s.m.i. ed allegate al medesimo testo unico.

[3] ex. art. 7 carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed ex art. 8 CEDU.

[4] ex art. 2, 13, 14, 15, 21 cost. ed ex art. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed ex. 8 CEDU.

[5] ex art. 1 carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed ex art. 2 cost.

[6] Al riguardo si rimanda alla sentenza della Cassazione n. 5259/1984 che ha individuato come limiti al diritto di cronaca l’utilità sociale, la veridicità e la forma civile.

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